Alluvione, Padoan: "Cittadini e imprese non dovranno versare rate di capitale o di interessi"

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Nubifragio nel Sannio - Benevento, PonticelliNubifragio nel Sannio - Benevento, Ponticelli

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan fa chiarezza sull’accesso ai contributi da parte dei privati per il post alluvione e De Caro replica a Pasquariello.

“A poche ore dalla scadenza dalla presentazione delle domande per l’accesso ai contributi da parte dei privati colpiti dall’alluvione dell’ottobre scorso, registro una grande confusione da parte dei cittadini a causa delle dichiarazioni irresponsabili rilasciate dall’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Benevento. Come già ha spiegato il segretario provinciale del PD Carmine Valentino e il Direttore della protezione civile regionale Italo Giulivo, i cittadini beneficiari del contributo non devono restituire nulla allo Stato né per capitali né per interessi. L’assessore Pasquariello dovrà invece trarre le conseguenze delle sue dichiarazioni gravemente pregiudizievoli dei diritti e degli interessi dei cittadini di Benevento”.

Così il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti on. Umberto Del Basso De Caro che trasmette integralmente la risposta del ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, intervenuto alla Camera nella seduta del 22 settembre scorso, in merito agli eventi alluvionali che nell'ottobre 2015 colpirono il Sannio, durante un question time. De Caro replica anche a quanto asserito da Mario Pasquariello assessore ai Lavori Pubblici del comune di Benevento dopo il vertice in Prefettura.

Questa la risposta del Ministro Padoan.

“…Il dispositivo attivato in attuazione della Legge di stabilità 2016 prevede che siano concessi contributi a favore dei soggetti coinvolti ed è stato elaborato ricalcando le misure adottate a seguito del sisma verificatosi nella pianura Padana nel maggio 2012. Tale dispositivo è imperniato sul riconoscimento di contributi a favore dei cittadini e delle imprese danneggiate, entro limiti massimali prestabiliti, da riconoscere mediante l'attivazione di finanziamenti agevolati di pari importo, corredati da un credito di imposta corrispondente che, all'atto dell'attivazione del finanziamento agevolato, viene ceduto all'istituto bancario.

Con particolare riferimento alle modalità di fruizione del menzionato credito d'imposta, sentita l'Agenzia delle Entrate, si fa presente sin d'ora che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in corso di definizione, in analogia con quanto disposto con i provvedimenti dell'11 gennaio 2013 e del 4 febbraio 2013 sulle modalità di fruizione del credito d'imposta in caso di finanziamento agevolato a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi, consente che il credito d'imposta sia utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere alla banca le rate di rimborso del finanziamento stesso. In tal modo, i cittadini e le imprese beneficiari fruiscono unicamente della provvista finanziaria, senza dover versare rate di capitale o di interessi, il cui onere viene scontato dagli istituti di credito direttamente nei confronti dell'erario.

Tale modalità scongiura in partenza l'eventualità che il contribuente non possa fruire del credito d'imposta per incapienza, così come debbano essere versate le rate nell'attesa che il credito di imposta maturi in dichiarazione dei redditi. Tale innovativo meccanismo, oltre a consentire un'ottimale gestione dei flussi di cassa finalizzati al ristoro dei danni subiti a seguito di eventi calamitosi di rilievo nazionale, consente anche un capillare e totale controllo dei flussi dei pagamenti, che transitano al 100 per cento in modo tracciabile dagli istituti di credito direttamente ai fornitori/realizzatori degli interventi, previa validazione da parte degli uffici comunali e regionali. Il dispositivo, normato dalla legge di stabilità 2016, è stato completato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, che ha stabilito criteri e massimali dei contributi concedibili, e successivamente dalle ordinanze di protezione civile adottate in sua attuazione, una per ciascuna Regione interessata.

Per quanto riguarda le attività economiche, in particolare, si evidenzia che il procedimento prescelto ed attuato, risulta perfettamente compatibile con i limiti previsti dall'articolo 50 del Regolamento dell'Unione Europea n. 651/2014, in base al quale questi benefìci sono dichiarati compatibili con le regole comunitarie in materia d aiuti di stato e sono esclusi dall'obbligo di notifica. Il procedimento di cui trattasi costituisce la prima attuazione della riforma introdotta nell'autunno 2013, quando si è proceduto all'istituzione del Fondo per le Emergenze Nazionali ed è stato compiutamente disciplinato il percorso di ricognizione dei fabbisogni di danno ai settori pubblico, privato (abitativo) e economico-produttivo e il successivo procedimento di riconoscimento di misure contributive”.



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