
Il dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Benevento, Salvatore Zotti, ha comunicato l’entrata in vigore della Segnalazione Certificata di Inizio Attività che sostituisce la precedente Denuncia di Inizio Attività, in campo edilizio. Questa, di seguito, la nota di Zotti.
“Il Settore Urbanistica del Comune di Benevento comunica che, con l’entrata in vigore della Legge
122 del 30 luglio 2010, la Denuncia di Inizio Attività, finora prevista per alcune tipologie di interventi
edilizi, dal 31.07.2010 è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA – secondo le
modalità e le limitazioni fissate dall’art. 49, commi 4 bis e 4 ter della Legge 122/10.
La S.C.I.A. è una segnalazione dell’interessato, che sostituisce ogni ‘atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato’ nei casi in cui il
rilascio dipenda solo dagli accertamenti di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti
amministrativi.
La normativa sulla Scia ‘attiene alla tutela della concorrenza’ (materia di esclusiva competenza
Statale) e costituisce ‘livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociale’. Di
conseguenza la Legge n. 122 /2010 di conversione del D.L. n.78/2010 (recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), entrata in vigore il 31 luglio
2010, ha modificato l’art.19 della Legge 241/1990, prevedendo che la Dichiarazione di Inizio
Attività (D.I.A.) venga sostituita da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), la cui
presentazione consentirà immediatamente al dichiarante di iniziare le opere oggetto di
segnalazione.
Quindi dal 31 luglio 2010 è possibile intraprendere un’attività edilizia, soggetta a verifica dei soli
requisiti e presupposti normativi, subito dopo la presentazione di una Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico dell’Edilizia.
La S.C.I.A. deve:
• essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività edilizia (la data di inizio dell'attività denunciata
deve quindi corrispondere a quella di presentazione della S.C.I.A.);
• essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dall’atto di notorietà per quanto
riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici
necessare per consentire le verifiche di competenza dell’Amministrazione.
‘L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che,
ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E'
fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via
di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo
adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
Decorso il termine per l'adozione dei detti provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, all'amministrazione è consentito intervenire solo
in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la
salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati
alla normativa vigente. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre
anni’.
Il Settore Urbanistica, per facilitare la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività,
sta predisponendo la relativa modulistica necessaria per la consegna della documentazione
presso lo Sportello Unico dell’Edilizia e sta redigendo una casistica degli interventi edilizi soggetti a
SCIA.
Dell’avvenuta pubblicazione della modulistica sul portale del Comune di Benevento verrà data
comunicazione attraverso i consueti canali di informazione utilizzati dal Comune di Benevento”.