Eolico, apposizione vincolo archeologico Regio Tratturo. Il Fronte: "Non esiste scadenza"

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Il Fronte Sannita per la Difesa della Montagna interviene in merito all'apposizone del vincolo archeologico sul tratto del Regio Tratturo messo a rischio da alcune concessioni e replica al parlamentare 5 Stelle Carlo Sibilia.

In riferimento alle vicende che riguardano l'apposizione del vincolo archeologico sul tratto campano del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela da pare della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Archeologici di Benevento interviene il Fronte Sannita per al Difesa della Montagna che replica anche a quanto dichiarato nei giorni scorsi da Carlo Sibilia parlamentare del Movimento 5 Stelle. che definiva la concessione un "pasticcio burocratico" e aggiungeva.

"Tra qualche giorno  scade il regime cautelativo transitorio di inedificabilità, durato 120 giorni, nel corso dei quali si sarebbe dovuto procedere alla notifica all’Agenzia del Demanio ed alla Regione Campania della dichiarazione di interesse particolarmente importante di Beni Archeologici sul tratto del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela che comprende il territorio del Comune di Circello. Dichiarazione il cui procedimento è stato avviato dalla sezione di Salerno della Soprintendenza Archeologica della Campania. Ebbene – continuava il portavoce 5 Stelle – la Regione Campania ha concesso, nel frattempo, alla società autorizzata alla costruzione del parco eolico l’uso di quel tratto del Regio Tratturo in assenza dell’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica ed essendo ancora vigente il regime transitorio di tutela”.

“Secondo la nostra valutazione – spiegano gli attivisti del Fronte – non esiste alcuna scadenza di 120 giorni per l'apposizione del vincolo archeologico previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 42/2004 in quanto il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela fa parte del ‘Demanio Armentizio’ e, quindi, già acclarato come bene di interesse storico e archeologico. A norma del Codice dei beni culturali e paesaggistici, le cose appartenenti a enti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico – e che quindi sono beni culturali ai sensi dell’articolo 10, comma 1 «sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2». Gli effetti provvisori di sottoposizione preventiva al regime di bene culturale derivano fin dalla comunicazione dell'avvenuta verifica ai sensi dell'art.12 del Codice”.

Questa conclusione dunque, secondo Pinuccio Fappiano, “è in linea con l’intera configurazione della verifica dell’art. 12 del Codice che prevede una presunzione legale relativa di culturalità e una sottoposizione al regime integrale di bene culturale fino a che il procedimento di verifica non si sia espressamente concluso con un provvedimento amministrativo negativo di quell’interesse, con gli effetti di condizione risolutiva di quel regime; ovvero con un provvedimento positivo che conferma e consolida il regime medesimo, spiegando gli effetti di un’ordinaria dichiarazione di bene culturale (art. 12, comma 7). La tutela perdura non solo dopo l'avvio del procedimento di verifica dell'interesse storico-culturale del bene ma fino all'atto che conclude il procedimento”.

“Al riguardo il Consiglio di Stato – aggiunge – più volte ha ribadito che il vincolo in questione non è di ordine amministrativo (e dunque efficace solo a completamento del suo procedimento), ma ex lege essendo espressamente basato sulle norme di cui al d.lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e paesaggistici), e che perciò il decreto di vincolo ha carattere meramente ricognitivo e non costitutivo, di un vincolo che già esiste per il semplice fatto dell'ubicazione del sito in un'area di interesse archeologico. Tale assunto trae origine da una storicizzata disciplina (art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; oggi continuata nell'art. 150 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) che attribuisce al Ministero per i beni culturali ed ambientali il potere cautelare di salvaguardare l'integrità dei beni anche prima del vincolo e nel corso di realizzazione dei lavori, sul presupposto che essi alterino o possano alterare irreversibilmente lo stato dei luoghi. Fin qui le nostre valutazioni sulla questione specifica”.

Poi l’attacco. “La cosa che ci infastidisce, però, è questo strano e repentino interesse della politica e dei partiti su un problema che fino ad oggi hanno portato avanti solo ed esclusivamente le associazioni ed i comitati del Sannio beneventano, insieme a qualche sindaco, che si sono opposte seriamente alla colonizzazione delle nostre montagne dall'eolico esclusivamente selvaggio. Non si vuole certo cadere nella trappola della polemica sterile ed inconcludente ma i comitati ed associazioni della provincia di Benevento non possono accettare speculazioni partitiche o politiche poiché fino ad oggi sono state le sole ad opporsi in ogni sede ( Regione Campania, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, Procura della repubblica, Forestale, Carabinieri ecc...) , anche resistendo agli stessi partiti, sono riuscite a tamponare attraverso esposti, denunce e manifestazioni varie una situazione che la politica “tutta” non è riuscita a risolvere”.

Il Fronte conclude, dicendo che “non ci servono ne polveroni ne ‘Don Chisciotte’ dell'ultima ora, che finora hanno ignorato la vera tutela del Regio Tratturo, oggetto di consistenti finanziamenti regionali senza alcun reale intervento per la valorizzazione del bene, oggi aggredito dalla costruzione dell’impianto eolico della COGEIN s.r.l. , regolarmente autorizzato dalla Regione, perché gli enti competenti hanno negato l'esistenza del bene”.



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