22/02/2010 :: 19:43:7

Esposto di Spina ai carabinieri per il caso Gaveli: si sente perseguitato


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Michele Spina
Michele Spina

Michele Spina, imprenditore beneventano, ha formalizzato nei giorni scorsi un esposto denuncia al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento, e per conoscenza alla Procura Generale presso Corte d’Appello di Napoli, nonché al Consiglio Superiore della Magistratura. In esso ripercorre, con dovizia di particolari e allegati vari, la cosiddetta vicenda Gaveli di cui si sono ampiamente occupate le cronache negli ultimi anni, anche per il coinvolgimento di pubblici funzionari e in una prima fase anche di pubblici amministratori, segnatamente del Comune di Benevento.

Tale complessa vicenda giudiziaria lo vede contrapposto in sede penale, civile e amministrativa al titolare della multisala Lugi Giannuzzi. Spina, con l’altro imprenditore Maurizio Ionico e i dirigenti del Comune di Benevento, Luigi Giuliano e Annamaria Villanacci, sono stati stato rinviati a giudizio. L’udienza è stata fissata per il 3 marzo, sciopero degli avvocati permettendo.

Ebbene, Spina ha denunciato il comportamento processuale di un esponente della locale magistratura inquirente ne suoi confronti, ravvisandone un atteggiamento persecutorio. Di esso elenca varie circostanze a suo avviso censurabili e che per le quali, ove dovessero essere considerate dal destinatari della denuncia ipotesi di reato, è pronto a costituirsi parte civile.

La lunga ricostruzione di Spina parte dal 1° novembre 2005 quando egli, in qualità di amministratore della S.I.S. srl, stipulava un contratto di locazione con la Gruppo Giannuzzi s.r.l., avente ad oggetto dei locali interni alla “Multisala Cinematografica Gaveli” di Piano Cappelle. A seguito di contrasti con la suddetta, si è sviluppato un contenzioso tra le due società, di carattere, inizialmente, solo civile , ma ben presto, a seguito di reciproche denunce, anche di natura penale.

Qui Spina lamenta lo svolgimento delle indagini, a suo dire, unilateralmente a suo svantaggio. Cita i provvedimenti cautelati presi a Benevento a suo carico, per il citato procedimento e li confronta con quelli d’avviso diverso presi dal Tribunale del riesame di Napoli. Per queste indagini svolte a suo carico, com’è notorio, Spina ha già querelato a partire dal marzo 2009, e successivamente, gli agenti delle forze dell’ordine che le hanno effettuate. Denuncia archiviata, ma per Spina perché affidata allo stesso inquirente dall’inizio incaricato della questione.

Spina poi ribadisce un altro fatto notorio, a suo dire ignorato dagli inquirenti, a suo svantaggio, e cioè una condanna nei confronti del suo avversario processuale per aver falsificato il contratto di locazione stipulato con la S.I.S. Spina quindi espone il contenuto dei due provvedimenti giurisdizionali l’ordinanza del Tribunale per il riesame del 16.4.2008, e la sentenza di non luogo a procedere del GUP Flavio Cusani del 25.11.2009, per alcuni capi di imputazione, diversi da quello per cui c’è stato rinviato a giudizio.

Spina lamenta, dunque, che nemmeno dopo il provvedimento del Riesame per lui favorevole sia stato ascoltato dalla magistratura inquirente beneventana e così di seguito fino alla richiesta di rinvio a giudizio. Spina, infine, sottolinea l’altra questione legata all’esito dell’udienza preliminare svoltasi come detto in data 25.11.2009 dinanzi al GUP Cusani che ha emesso una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’esponente per 5 dei 6 capi di imputazione a suo carico.

A questo punto Spina dichiara di aver ritenuto che fosse stato stabilito un punto per la risoluzione non solo in sede penale ma anche in sede civile delle controversie intentate contro la ““Gruppo Giannuzzi srl ”. E invece Spina sostiene che lui e altri coinvolti nella vicenda, si sarebbero visti notificare, nel gennaio scorso, una dichiarazione di appello della magistratura inquirente di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere del GUP Cusani, mentre nel caso di specie, per Spina, sarebbe previsto solo il ricorso per Cassazione. Per Spina infatti quella di Cusani è stata per i 5 capi su 6 una sentenza di non luogo a procedere e non di proscioglimento per il quale ultimo invece il magistrato inquirente può appellare.

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