Jobs Act: i punti principali dei decreti attuativi

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Lavoro e sicurezza sui cantieriLavoro e sicurezza sui cantieri

Il 20 febbraio 2015 sono stati approvati in via definitiva i primi due decreti legislativi del Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro voluta dal governo di Matteo Renzi, in tema di Contratto a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti e di Ammortizzatori Sociali. I testi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 6 marzo scorso e sono dunque entrati in vigore il giorno successivo. 

Ecco i punti principali della riforma

Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
Questa tipologia di contratto si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’entrata in vigore del provvedimento nonché ai casi di conversione, successiva all’entrata in vigore, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. Chi ha già un indeterminato rimane con le vecchie tutele. Si stabilisce dunque anche una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.

Quando è previsto il reintegro e per chi scatta l'indennizzo
Per i licenziamenti discriminatori e nulli resta la reintegrazione nel posto di lavoro. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo se è accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, i cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio.

Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità). Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità. La nuova disciplina si applica anche ai sindacati e ai partiti politici.

In definitiva l'indennizzo è previsto per i licenziamenti individuali economici, individuali disciplinari, collettivi per violazione procedure o dei criteri di scelta.

L’offerta di conciliazione 
Il datore di lavoro può offrire al lavoratore licenziato, entro 60 giorni dal licenziamento (in sede giudiziale, sindacale, di arbitrato o in una commissione di certificazione), una somma predefinita, esente da contribuzione previdenziale ed esentasse. Accettando l’assegno circolare il lavoratore rinuncia all’impugnazione del licenziamento in tribunale.

Ammortizzatori sociali (Naspi, Asdi e Dis-coll)
La Naspi è la nuova assicurazione sociale per l’impiego che sostituisce l’Aspi e la mini Aspi introdotte con la legge Fornero. Spetta a chi rimarrà disoccupato dal primo maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro e almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. Sarà pari al 75% della retribuzione media degli ultimi quattro anni con un tetto di 1.300 euro e durerà al massimo 24 mesi (dal 2017 saranno però 18 e l’importo va riducendosi del 3% al mese dopo i primi quattro mesi). L’erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

In via sperimentale viene introdotta invece l'Asdi, un assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. In vigore dal primo maggio di quest’anno, durerà massimo sei mesi oltre i 24 della Naspi e sarà pari al 75 per cento dell’indennità di quest'ultima.

Per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata Inps) che perdono il lavoro c’è l’indennità di disoccupazione Dis-Coll che sta per Disoccupazione per i collaboratori. È già in vigore e durerà per ora per il 2015, anche perché dal 2016 questo genere di accordo contrattuale non sarà più legale. La Dis-Coll presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento. Il suo importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3 per cento a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può superare i 6 mesi.

Tipologie contrattuali
Come già detto a partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali. Vengono cancellate associazioni in partecipazione e job sharing mentre sono confermati i contratto a tempo determinato, di somministrazione, a chiamata, di lavoro accessorio, di apprendistato e part-time.

Mansioni flessibili
Sarà più semplice far passare il lavoratore da una mansione all'altra, compreso il cosiddetto demansionamento, in caso di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale. Nel testo c'è un passaggio dedicato alla "tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita".

Il contratto di ricollocazione
Non è ancora operativo. Prevede che, in caso di disoccupazione e in base all’occupabilità, il lavoratore riceva una somma denominata “dote individuale di ricollocazione” da spendere per un percorso di ricollocazione e formazione presso un soggetto accreditato. Questi sarà pagato solo se il disoccupato troverà effettivamente un impiego grazie a quel percorso.

Tutela della maternità
Sarà estesa anche alle lavoratrici prive di contratto a tempo indeterminato, sarà fatto attraverso contratti di solidarietà "attivi" che dovrebbero permettere a tutti di conciliare meglio i tempi di lavoro e di vita.

Agenzia per l'occupazione
Saranno rafforzato le politiche attive per favorire il venirsi incontro di domanda e offerta con la costituzione di un'agenzia nazionale per il lavoro, che nelle speranze del governo dovrebbe funzionare come nel modello tedesco. 



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