Lavoro occasionale: varate le nuove norme per l'alternativa ai voucher

8:52:40 5488 stampa questo articolo
Voucher lavoroVoucher lavoro

In vigore le nuove norme per il lavoro occasionale. I voucher sono stati sostituiti dal libretto di famiglia, per i privati, e dal contratto di prestazione occasionale per le imprese.

La Uil Avellino/Benevento sottolinea l'importanza delle nuove norme e soprattutto sulla conoscenza,  da parte di imprese e famiglie, delle nuove disposizioni in tema di lavoro occasionale. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 è stata pubblicata la legge n. 96 del 21 giugno 2017 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

L'articolo 54-bis del decreto legge n. 50/2017, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 96/2017, ha disciplinato le prestazioni di lavoro occasionali, istituendo due nuovi strumenti per sostituire i voucher: il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale.

L'Inps ha fornito delle linee operative per gestire le prestazioni di lavoro occasionale. Nello specifico il Libretto di famiglia consiste in un libretto nominativo prefinanziato utilizzabile solo dalle persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per remunerare prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per: lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.

Il Libretto Famiglia - acquistabile attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero presso gli uffici postali - è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è di 10,00 euro, utilizzabili per prestazioni di durata non superiore a un'ora. Il valore nominale di 10 euro è stato suddiviso in: 8,00 euro per il compenso a favore del prestatore; 1,65 euro per la contribuzione alla Gestione separata Inps; 0,25 euro per il premio assicurativo Inail; 0,10 euro per oneri di gestione della prestazione.

Entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, l'utilizzatore dovrà comunicare, attraverso la piattaforma informatica Inps, i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.

Con il contratto di prestazione occasionale, invece,  è stato definito come il contratto mediante il quale professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché determinate amministrazioni pubbliche, possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie, entro i limiti di importo di cui al comma 1 dello stesso art. 54-bis.

Non è ammesso il ricorso a esso da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; da parte delle imprese del settore agricolo, salvo alcune eccezioni; da parte delle imprese delledilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nellambito dellesecuzione di appalti di opere o servizi.

La misura del compenso può essere determinata dalle parti, purché non inferiore a 9,00 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, limporto del compenso giornaliero non può essere inferiore a 36,00 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative di lavoro. Sono a carico dellutilizzatore la contribuzione alla Gestione separata Inps (33,0%) e il premio assicurativo Inail (3,5%). Lutilizzatore è tenuto a trasmettere almeno unora prima dellinizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps, una dichiarazione contenente: i dati del prestatore; la misura del compenso; il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; la data e lora di inizio e di termine della prestazione lavorativa; il settore di impiego del prestatore; altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro. Nella circolare n. 107/2017 lInps ha confermato che, fino al 31/12/2017, i voucher richiesti prima della loro abolizione potranno essere utilizzati, e che fino alla stessa data lIstituto continuerà a emettere i voucher baby sitting. Solo dal 2018 per pagare quest'ultime prestazioni si dovrà ricorrere al Libretto di famiglia.



Articolo di Lavoro / Commenti