
Il Movimento Difesa del Cittadino segnala un nuovo intervento a tutela degli utenti da parte dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas. Il riferimento, si legge in una nota, è allo scandalo “dei supeconguagli nelle bollette gas per gli anni termici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, fatte pervenire negli ultimi 2 anni a migliaia di utenti su tutto il territorio nazionale ed anche nel Sannio dove si contano almeno 5000 famiglie coinvolte”.
”Dopo l'apertura di una formale istruttoria per l'irrogazione di sanzioni (Delibera n. 36/10/Vis) scaturita dagli esposti del MDC - sottolinea Francesco Luongo, presidente provinciale dell’ associazione e responsabile nazionale del dipartimento servizi a rete - l' Autorità per l'energia ha chiarito nuovamente che la rateizzazione è un diritto del cliente e non una gentile concessione delle aziende che arbitrariamente ne decidono numero ed entità. Ai sensi della Delibera n. 229/01 l'esercente gas è infatti tenuto ad offrire la rateizzazione:
a. per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
b. per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
c. per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50 euro”.
”Purtroppo sia l'Eni Gas che altri operatori - prosegue la nota - hanno rifiutato molte richieste, le hanno concesse con un numero di rate minimo o in alcuni casi, pur concessa la rateizzazione, hanno inviato i bollettini agli utenti con un unica scadenza. In particolare l'Aeeg venendo incontro alle lamentele degli utenti e delle associazioni con la Delibera 85/10 ha stabilito che:
1) l'esercente, qualora sussistano le condizioni, deve riconoscere al cliente finale un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità pari a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo tra le parti;
2) "Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.";
3) La rateizzzione può essere richiesta dagli utenti aventi diritto e si applica anche ai conguagli tariffari, ivi compresi quelli generati dalle eventuali deliberazioni di approvazione e modifica delle tariffe in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali;
4) i clienti finali hanno la facoltà di richiedere entro il 30 settembre 2010, la rinegoziazione, in applicazione di quanto previsto dal medesimo art. 10, comma 6, delle condizioni del piano di rateizzazione in corso con il proprio fornitore qualora questo preveda una periodicità delle rate diversa da quella di fatturazione;
5) gli esercenti la vendita sono tenuti ad informare i clienti finali interessati della facoltà di cui al precedente punto in modo che possano avvalersene;
Per tale motivo l'associazione comunica che tutti coloro che hanno in corso piani di rateizzazione per le fatture gas derivanti da conguagli potranno richiedere entro il 30 settembre di quest'anno un prolungamento delle rate".
Le richieste potranno essere inoltrate presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori ed anche tramite lo Sportello Comunale del Consumatore con sede in Via Traiano (Pal. del Reduce 3° piano) dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì ed anche dalle 16 alle 18 del martedì e del giovedì.