S. Giorgio La Molara. Rigettato il ricorso del dipendente comunale per ottenere ulteriori indennita

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San Giorgio la MolaraSan Giorgio la Molara

Il giudice del lavoro di Benevento, Claudia Chiariotti, con sentenza del 19 gennaio scorso ha rigettato il ricorso del dipendente del comune di San Giorgio la Molara, Giuseppe Vicario, tendente a ottenere l’indennità per lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità fino a 2.500euro annui, in aggiunta alla normale retribuzione. La pretesa del dipendente riguardava la richiesta di poter ottenere tale indennità con il semplice svolgimento dei compiti di responsabile di procedimento, di cui alla legge n. 241/1990. La motivazione della sentenza recita che “la contrattazione integrativa decentrata stabilisce (annualmente) le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi. Ciò premesso, appare evidente che la norma contrattuale introduce un compenso aggiuntivo che va ad aggiungersi alle voci fisse della retribuzione e che è finalizzato a compensare speciali e ulteriori funzioni rivestite dal lavoratore, che esulano dai compiti abituali. Dalla lettura dell’incarico di responsabile conferitogli, non emerge, a parere di questo Giudice, alcuna particolare e specifica attività che esuli da compiti ordinari di cui è gravato un impiegato amministrativo di profilo C. E, nella specie, dalla lettura dell’all. A all’accordo sindacale, emerge appunto la precisazione che detta indennità possa essere riconosciuta non già a coloro che svolgano attività connesse alla responsabilità del procedimento assegnato bensì a coloro che svolgano compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza. Da ciò consegue che la domanda va rigettata”.
“Una sentenza importante – ha sottolineato Antonio Pagliuca, segretario responsabile della Uil Fpl sannita – che conferma quanto sostenuto da Aran e sindacati confederali in tema di responsabilità. Invero, l’indennità per lo svolgimento dei compiti di particolare responsabilità va erogata, non già in presenza di una semplice conduzione ordinaria del proprio ufficio e dello svolgimento dei procedimenti amministrativi, ma qualora il dirigente responsabilizzi il dipendente al cospetto di un processo o di un risultato di particolare complessità”.



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