Ordinanza sindacale n. 107/2018. Le precisazioni del Comune di Benevento

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L’esclusione delle vetture con contrassegno speciale è sancito dal DPR n.503/1996.

In riferimento all'ordinanza sindacale n. 107/2018, adottata ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada (espressamente richiamati nella premessa), da Palazzo Mosti precisano che: "il suddetto provvedimento, stante l'urgenza di contenere l'inquinamento atmosferico, ha ravvisato di escludere dal divieto i veicoli non inquinanti, come le auto elettriche o a bassissimo tasso di inquinamento come le auto a gas o Euro 6, ritenendo eccessiva una misura di esclusione dalla circolazione di tutte le categorie di veicoli".

Per quanto concerne i veicoli a servizio dei disabili, invece, "la deroga discende direttamente dalla normativa vigente in quanto l'articolo 11 del DPR n.503/1996 dispone che ai detentori del contrassegno speciale, rilasciato alle persone con ridotte capacità di deambulazione, è comunque consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a loro specifico servizio nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di pubblico interesse, qual é certamente quello adottato a tutela della salute dei cittadini. Ne consegue, pertanto, che non sarebbe stato nei poteri del sindaco disporre una deroga che è già sancita dal legislatore e la cui previsione nell'ordinanza sarebbe risultata quindi superflua".

In ogni caso il sindaco Mastella ha provveduto a sensibilizzare il Comando della Polizia Municipale affinchè "il personale di vigilanza ne garantisca in futuro la corretta applicazione provvedendo, al contempo, anche ad individuare (e conseguentemente sanzionare) coloro che utilizzano falsi contrassegni speciali".
 



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