Novità Irpef 2025, ecco la circolare su aliquote e scaglioni

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(Adnkronos) - Dalle aliquote agli scaglioni Irpef 2025, passando per le detrazioni per il lavoro dipendente. Con la circolare dell’Agenzia delle entrate vengono fornite le indicazioni operative sulle novità fiscali contenute nella Bilancio 2025 concernenti l’Irpef e sulle novità intervenute sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente. Fiscooggi, il quotidiano on line dell'Agenzia delle entrate, illustra le misure subito dopo il via libera alla presentazione della precompilata 2025.  

Si parte dalla riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote (23% per i redditi fino a 28mila euro; 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro; 43% per i redditi superiori a 50mila euro).  

La detrazione da lavoro dipendente e assimilato viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 15mila euro, ed è previsto il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo finalizzato a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare l’esclusione dal beneficio del trattamento integrativo di alcuni soggetti. 

È riconosciuta, ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20mila euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Al riguardo, la circolare precisa che tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo e che, a tale fine, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno. Specifica, altresì, che in presenza di più redditi di lavoro dipendente i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta. 

Un’ulteriore detrazione è riconosciuta dall’imposta lorda ai titolari di reddito di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20mila euro ma non a 40mila euro; tale detrazione è pari a mille euro per i redditi superiori a 20mila e fino a 32mila euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32mila euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40mila euro. La circolare specifica, al riguardo, che il sostituto d’imposta riconosce in via automatica tali benefici all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, senza, pertanto, necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore e, in sede di conguaglio, recupera gli importi dovuti effettuando la compensazione tra le somme a debito e quelle a credito. 

Viene limitata la spettanza della detrazione per carichi di famiglia, prevedendo che sia riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni (salvo che si tratti di disabili). Inoltre, fermi restando i suddetti limiti anagrafici, estende la detrazione anche ai figli affiliati e ai figli del coniuge deceduto che convivano con il contribuente. Viene limitata, inoltre, ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione per gli altri familiari conviventi, con la conseguenza che a decorrere dal primo gennaio 2025 è possibile fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti solo per gli ascendenti fiscalmente a carico e non per gli altri familiari conviventi (quali ad esempio i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali). 

Le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero. Stesse restrizioni valgono anche per le misure di welfare. Per quanto riguarda i figli l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di welfare riconosciute dal datore di lavoro in favore dei figli del dipendente, e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei figli fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni, senza disabilità accertata, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale. 



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