Naspi, la Uil spiega alcune modalita' per usufruire dell'assicurazione sociale

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Fioravante Bosco (Uil)Fioravante Bosco (Uil)

È partita lo scorso 1 maggio la Naspi, la nuova assicurazione sociale introdotta dal Jobs Act. Ha una durata complessiva di due anni, e per chi al termine non avrà trovato ancora un lavoro è previsto l’Asdi, l’assegno di disoccupazione che ricoprirà il 75% dell’indennità Naspi per ulteriori sei mesi. In una nota la UIL Benevento prova a dare alcuni spiegazioni.

Com’è noto all’interno del più ampio campo di intervento di riforma delineato dal Jobs Act (Legge Delega n. 183/2014), le misure a sostegno della disoccupazione involontaria sono tra le prime, insieme al contratto a “tutele crescenti”, a diventare pienamente operative con la pubblicazione in gazzetta del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Nel Decreto Legislativo tali misure prendono corpo in tre tipologie di intervento:

Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi);
• Disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis-Coll);
• Assegno di Disoccupazione (Asdi).


L’Inps dopo aver dettato la prassi amministrativa per gli interventi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, con la circolare in oggetto, entra nel merito della prestazione più rilevante, la Naspi, che dal 1° di maggio 2015 sostituisce le precedenti prestazioni introdotte con la legge n. 92/2012: Aspi e Mini Aspi. La circolare è molto articolata e corposa ed è costretta a ricorre a esempi pratici per definire le modalità operative che saranno adottate, in particolare per uno degli aspetti più delicati della norma che riguarda l’esclusione dal computo delle settimane utili per il calcolo della durata della prestazione di quelle che hanno già dato luogo a erogazione di altre prestazioni di disoccupazione. Infatti, l’ampliamento del periodo di riferimento, che viene portato a 4 anni, costringe l’Inps a valutare l’effetto delle novità introdotte dalla Naspi con tutte le casistiche relative alle precedenti forme di tutela che si sono avvicendate nel corso degli ultimi anni: disoccupazione ordinaria, requisiti ridotti, aspi e mini aspi. Inoltre, la necessità, ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari, di poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione, aveva creato alcuni dubbi interpretativi rispetto alla possibilità di neutralizzare periodi di sospensione, ovvero assenza dal lavoro, quali la cig, che avrebbero sostanzialmente impedito l’accesso alla prestazione. 

“Ai fini del calcolo della Naspi – osserva Fioravante Bosco, segretario generale aggiunto della Uil Avellino/Benevento - non verrà computata per intero la contribuzione che ha dato diritto a prestazioni con requisiti ridotti ovvero Mini Aspi 2012, così come per le prestazioni di vera e propria Mini Aspi che, com’è noto, già utilizzava il criterio di calcolo oggi adottato per la Naspi”.


Per ulteriori chiarimenti e per la compilazione delle relative pratiche da inoltrare all’Inps è possibile rivolgersi al patronato Ital-Uil di Benevento, sito in P.za san Donato n. 2/B, tel. 0824 – 42719 – 21743.



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