Il Tar scioglie il Consiglio a Sant'Agata. Ecco la sentenza

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Si è pronunciato nel pomeriggio di ieri, il TAR Campania sezione seconda, sul ricorso presentato da Domenico Pietrovito e Carmela Iodice che accogliendolo ha di fatto decretato lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale del centro Caudino, eletto appena il 25 maggio 2014 che portò alla riconferma di Carmine Valentino a Palazzo San Francesco. A breve dunque, dopo la notifica in Prefettura dell’atto si attende la nomina del Commissario Prefettizio e visti i tempi strettissimi anche una eventuale nuova tornata elettorale sarà possibile effettuarla solo in primavera.

Alla base del ricorso, alcune irregolarità emerse durante le operazioni di voto. Contestato infatti, in molti avrebbero votato senza presentare un valido documento di riconoscimento. Il ricorso è stato proposto da Domenico Pietrovito Domenico e Carmela Iodice, rappresentati e difesi dagli Avv. Giacomo Papa, Pietro Farina e Antonio Frogiero, contro il "comune di Sant’Agata dei Goti rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Diego Perifano nei confronti di Valentino Carmine, Vene Nicoletta, Ascierto Angela, Fusco Giannetta, Izzo Giuseppe, Razzano Marco, Iannotta Luciano, Piccoli Giovannina, Viola Oreste, Lombardi Renato e Montella Angelo, rappresentati e difesi dagli Avv. Mario Verrusio ed Orazio Abbamonte ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Antonio Palma in Napoli, Viscusi Valerio, Di Nuzzi Luigi Michele, Razzano Giovanna, Iannotta Angelina, Iannotta Domenico detto Mimmo, Ciervo Alfonso e Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, non costituiti in giudizio”. 

Chiesto dunque l'annullamento “dei verbali della Commissione Elettorale Consiliare del 5/5/2014 con cui venivano nominati, votati e/o designati gli scrutatori chiamati a comporre i n.11 seggi elettorali del Comune di Sant’Agata dei Goti; del provvedimento adottato dal Sindaco Carmine Valentino di nomina del sostituto del Presidente di Seggio n.7; del provvedimento di duplicazione di tutte le tessere elettorali; del verbale di proclamazione degli eletti del 27/5/2014; dell’esito delle suindicate elezioni”.

Il fatto, si legge nella sentenza riguarda le elezioni del 25maggio 2014 che riportarono Valentino a sedere sullo scranno più alto di Palazzo San Francesco. Elezioni, a “cui hanno partecipato 4 liste che hanno riportato rispettivamente Lista n.2 voti 3.970, Lista n.4 voti 3.293, Lista n.1 voti 273 e Lista n.3 voti 22".

"Tale risultato sarebbe viziato in termini di procedure di identificazione degli elettori e di ammissione al voto, in quanto la quasi totalità degli elettori sarebbe stata ammessa senza la previa esibizione di valido documento di riconoscimento, bensì sulla base di attestazione di conoscenza da parte degli scrutatori così come verificabile dalle liste elettorali di sezione. I ricorrenti, in qualità di cittadini elettori rispettivamente iscritti nella lista elettorale maschile della sezione n.4 e nella lista elettorale femminile della sezione 2, impugnano i provvedimenti in epigrafe in considerazione della modestissima differenza di preferenze in sede di elezione dei consiglieri comunali".

"Il Comune - chiarisce la sentenza - si è costituito per dedurre l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei motivi di ricorso; i controinteressati si sono costituiti deducendo la genericità e comunque l’infondatezza del ricorso”.

Disposta dunque l’indagine per acquisire i verbali delle operazioni dell’Ufficio centrale e del prospetto dei voti di preferenza ma anche delle tabelle di scrutinio della sezione n.7, il tutto è stato poi valutato secondo i canoni del diritto.

I punti contestati in base alla legge vigente

“1. Con il ricorso in esame i ricorrenti deducono l’illegittimità della costituzione della sezione elettorale n.7, l’abnormità del ricorso a 500 duplicati, nonché la violazione degli artt.48 e 49 del DPR n.570/1960, della Legge n.85/1999, dell’art.20 del DPR n.570/1960 e del DPR n.299/2000.

2. Il Collegio ritiene in via preliminare, con riguardo alla affermazione che sarebbero stati ammessi al voto moltissimi elettori senza annotare gli estremi del documento di riconoscimento, ma sulla base della “conoscenza personale” in assenza delle formalità previste dall'art.48 del D.P.R. n. 570 del 1960, di allinearsi alla giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 23/03/2000, n.1593) secondo la quale tale censura va considerata inammissibile per la sua genericità perché non ha precisato il numero di coloro che avrebbero illegittimamente votato, né ha determinato le sezioni ove le irregolarità si sarebbero svolte.

Infatti il ricorso elettorale delimita i poteri istruttori e decisori del giudice amministrativo nell'ambito delle specifiche censure formulate e, quindi, l'oggetto del giudizio elettorale va determinato mediante l'indicazione tempestiva degli specifici vizi da cui sono affette le operazioni e sono inammissibili perché generiche le censure meramente ipotizzanti, come nella specie, la sussistenza di tipologie astratte di vizi. Del resto nella materia in questione l’osservanza dell’onere di specificità dei motivi non assorbe l’onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata dell’irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente e, per altro verso, che un motivo anche strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo: dunque un ricorso recante motivi specifici può ugualmente risultare esplorativo ogniqualvolta emerga, ad una valutazione riservata al giudicante, che con esso si punti a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa, fermo restando, peraltro, che la finalità strumentale del gravame deve essere stabilita sulla base di elementi oggettivi, quali la dimensione quantitativa delle schede contestate e il numero delle sezioni elettorali interessate in rapporto al numero degli elettori coinvolti nella tornata sottoposta al vaglio giurisdizionale.

2.1 In ogni caso gli articoli 48 e 49 del D.P.R. n. 570 del 1960 consentono che l'identificazione dell'elettore avvenga sulla base della conoscenza personale di uno dei componenti dell'ufficio, che ne attesta l'identità "apponendo la propria firma" nella colonna del verbale concernente gli estremi dei documenti di identificazione; l'identificazione per conoscenza personale, se attestata dalla sigla e non dalla firma, non comporta alcuna irregolarità, ciò perché la firma di ogni foglio "è formalità di garanzia contro possibili sostituzioni di una parte dell'atto": tale formalità deve intendersi rispettata anche se vi è la vidimazione o la siglatura, specie quando non si sia sollevato alcun dubbio sulla redazione dei fogli da parte dei membri dell'ufficio.

Sotto ulteriore profilo la giurisprudenza ha rimarcato che la norma parla genericamente di "riconoscimento dell'identità personale" e non anche di esibizione del documento di identità, formula alla quale il Legislatore avrebbe dovuto fare riferimento nel caso in cui avesse ritenuto ammissibile la sola identificazione documentale, con la conseguenza che deve ritenersi legittima l'ammissione al voto effettuata previa attestazione dell'identità dell'elettore da parte di un membro dell'ufficio, ai sensi dell'articolo 48 del richiamato testo unico, norma che allo stato non risulta abrogata.

3. Il Collegio ritiene, alla luce della documentazione versata agli atti di causa e delle risultanze degli accertamenti istruttori, di dover stigmatizzare l’avvenuto rilascio di un anomalo numero di duplicati da parte dell’Ufficio elettorale, che dalla legge viene subordinato alla presentazione di una denuncia presso gli Uffici di Pubblica Sicurezza; ebbene, in sede di istruttoria è stato accertato che, rispetto ai 304 nominativi trasmessi dal Comune, solo in 99 casi erano state presentate denunce acquisite dalla Stazione del Carabinieri di Sant’Agata dei Goti, mentre in 125 casi esistevano denunce di smarrimento presentate al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Sant’Agata dei Goti, in 1 caso vi era dichiarazione sostitutiva senza denuncia di smarrimento e per i restanti 79 elettori non è stata esibita documentazione.

Tutto ciò viola le disposizioni di legge come chiarite anche dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Benevento quanto ad acquisizione delle denunce di smarrimento ed a rilascio di duplicati delle tessere elettorali, nel senso che in caso di furto o smarrimento della tessera il Comune rilascia il duplicato della stessa al titolare previa domanda corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza quali Questure, Caserme dei Carabinieri e Commissariati di P.S., mentre in ipotesi di deterioramento il rilascio del duplicato è subordinato alla presentazione di apposita domanda ed alla riconsegna del documento deteriorato; ora, nella fattispecie per cui è causa, è palese che è stato di fatto consentito l’esercizio del diritto di voto a soggetti che non erano in condizione di farlo.

4. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti relativi al procedimento per le elezioni amministrative comunali svoltesi a Sant’Agata dei Goti (Bn) il 25/5/2014, ivi compresi i verbali di sezione e gli atti finali. Sussistono motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, mentre le spese relative all’istruttoria, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del Comune di Sant’Agata dei Goti”.

Questi i motivi che hanno indotto dunque, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) a pronunciarsi definitivamente sul ricorso che accogliendolo, di fatto, “annulla gli atti relativi al procedimento per le elezioni amministrative comunali svoltesi a Sant’Agata dei Goti (Bn) il 25/5/2014, ivi compresi i verbali di sezione e gli atti finali. Condanna il Comune di Sant’Agata dei Goti al pagamento delle spese di istruttoria, definitivamente liquidate in € 2.000,00 ed anticipate quanto a € 1.000,00 da parte ricorrente.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Manda alla segreteria della Sezione di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Sant’Agata dei Goti (Bn) e al Prefetto della Provincia di Benevento”.



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