Telese Terme. Il Consiglio di Stato reintegra Carofano come sindaco

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Pasquale Carofano, primo cittadino di Telese TermePasquale Carofano, primo cittadino di Telese Terme

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha accolto il ricorso in appello presentato a Pasquale Carofano che dunque torna primo cittadino di Telese Terme. Nelle prossime ore è in programma una conferenza stampa presso la sala Goccioloni del Parco delle Terme di Telese con la presenza del sindaco Pasquale Carofano e di tutti i Consiglieri della lista Vince Telese.

Si è espresso dunque Consiglio di Stato sul ricorso in appello presentato da Pasquale Carofano, contro Angela Abbamondi, Maria Ausilia Alfano, Vincenzo Fuschini, Giuseppe Di Mezza, Lorenza Di Lello, Michele Martucci, Tommaso Mortaruolo, Mauro Casbarre, Ciro Palma, Antonio Pucella, Patrizia Tanzilli, Giovanni Tommaselli, Grazia Nacar, Gianluca Aceto, Livia Conte, Maria Teresa Imparato, Agata Abbamondi e Mario Alterio nei confronti del Comune di Telese Terme per la riforma della sentenza del T.A.R. della Campania.

Come si ricorderà, il 31 maggio 2015 si svolsero le elezioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del sindaco nel centro termale. In quell’occasione furono 3 i candidati alla carica di sindaco: Pasquale Carofano, Gianluca Aceto e Angela Abbamondi a vincere fu proprio Carofano, sindaco uscente. 

Le liste in contrapposizione presentarono poco dopo un ricorso perché ritenevano ci fossero delle “irregolarità nelle operazioni in relazione alle risultanze dei verbali di quattro delle sei sezioni elettorali (n. 1, 2, 3, 5)”. Dopo la presentazione del ricorso, nel novembre scorso ecco esprimersi il Tribunale Amministrativo Regionale che di fatto decretò lo scioglimento della Giunta Carofano e portò alla nomina di un commissario prefettizio. Con una ordinanza collegiale invece il 28 gennaio il Consiglio di Stato rigettò la richiesta di sospensiva avanzata dall'ex sindaco Pasquale Carofano e fissò l'udienza di merito per il 19 maggio e disposto un'istruttoria per verificare la corrispondenza dei votanti con le schede. 

Oggi la pubblicazione della sentenza dove nella parte finale si legge, «Occorre a questo punto domandarsi se le (pur sussistenti) irregolarità in tal modo accertate risultino nel complesso idonee a comportare l’integrale travolgimento delle operazioni elettorali. Ad avviso del Collegio al quesito deve essere fornita risposta in senso negativo. 6.1. Si osserva in primo luogo al riguardo che l’esiguo numero dei voti risultati irregolari (pari, come si è detto, a sei) risulta di gran lunga inferiore alla differenza fra la lista che supportava la candidatura del signor Pasquale Carofano (che ha riportato 2.056 voti di lista), la lista che supportava la candidatura della signora Abbamondi (che ha riportato 1.955 voti di lista) e la lista che supportava la candidatura del signor Gianluca Aceto (che ha riportato soltanto 515 voti di lista). 6.2. Si osserva in secondo luogo che, in base a un condiviso orientamento (correttamente richiamato dall’appellante), la radicale invalidità delle operazioni elettorali può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o di requisiti essenziali impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’l’integrale annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto (in tal senso - ex plurimis -: Cons. Stato, III, 23 maggio 2016, n. 2119; id., V, 15 maggio 2015, n. 2920). Del resto, essendo il procedimento elettorale preordinato alla formazione e all'accertamento della volontà degli elettori (anche in considerazione della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto - art. 48 Cost. -), è da ritenere che producano tale effetto invalidante solo quelle anormalità procedimentali che impediscano l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con effettiva e radicale diminuzione delle garanzie di legge. Le altre anormalità, invece, quali le omissioni di adempimenti formali ovvero le irregolarità comunque inidonee ad alterare in odo irrimediabile il canone della genuinità del voto nel suo complesso costituiscono delle mere irregolarità tutte le volte che non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, id est l'autenticità, la genuinità e la correttezza degli adempimenti (arg. ex Cons. Stato, V, 19 giugno 2012, n. 3557). 6.2.1. Ebbene, il Collegio ritiene che nel caso in esame non emergano elementi atti a ritenere che le pur ravvisate irregolarità fossero idonee a determinare la radicale compromissione della genuinità del voto e, in via mediata, l’integrale travolgimento degli esiti delle operazioni elettorali. In particolare, è vero che nel caso in esame è stata ravvisata in sei casi una discrasia fra il numero dei votanti e quello delle schede scrutinate, ma è anche vero che – in relazione al complesso dei fatti rilevanti e all’entità di tale discrasia – detta circostanza non appare idonea a testimoniare la radicale compressione della genuinità del voto nel suo complesso. 6.2.2. Né può ritenersi che nel caso in esame risultino accertate ipotesi di violazione delle previsioni di cui al d.P.R. 570 del 1960 (con particolare riguardo agli articoli 47, 53 e 63) tali da determinare la radicale nullità delle operazioni elettorali, ravvisandosi – al contrario – la sostanziale correttezza del procedimento elettorale e dei relativi esiti. 7. Per quanto riguarda i motivi del ricorso di primo grado riproposti nella presente sede di appello ai sensi dell’articolo 101, co, 2 del c.p.a. si osserva in primo luogo che non possano essere esaminati gli argomenti di doglianza già articolati nella parte in ‘Fatto’ del ricorso di primo grado e riportati de extenso alle pagine da 10 a 16 della memoria di costituzione in data 29 dicembre 2015. Al riguardo ci si limita a richiamare il consolidato – e qui condiviso – orientamento secondo cui nel processo amministrativo se il ricorso viene diviso in ‘fatto’ e ‘diritto’ i motivi di censura devono essere contenuti nella parte in diritto, e sono per l'effetto inammissibili i motivi ‘intrusi’, contenuti invece nella parte "in fatto" (in tal senso –ex multis -: Cons. Stato, VI, 25 ottobre 2012, n. 5469). ..7.1. Allo stesso modo, è inammissibile la generica riproposizione dei motivi di ricorso già articolati in primo grado, senza la puntuale indicazione di quali siano i motivi in concreto riproposti. Al riguardo i ricorrenti in primo grado si sono limitati ad affermare (e in modo del tutto generico) che “il TAR, ritenendo sufficienti alcuni dei motivi del ricorso originario ai fini del suo accoglimento, ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi con esso proposti, nonché quelli oggetto dei successivi motivi aggiunti” (pag. 9 della richiamata memoria in data 29 dicembre 2015). Di qui l’integrale (e testuale) riproposizione del ricorso di primo grado sia nella parte ritenuta accolta sia in quella ritenuta non accolta. Ma è evidente che in tal modo procedendo i ricorrenti in primo grado (odierni appellati) abbiano onerato il Collegio dell’inammissibile onere di individuare e selezionare, nell’ambito dei motivi del ricorso originario quelli oggetto di riproposizione ai sensi del richiamato articolo 101, in tal modo violando il generale principio della specificità dei motivi che – per evidenti ragioni di ordine sistematico – non può non valere anche per le ipotesi di riproposizione di cui all’articolo 101 del cod. proc. amm. 7.2. Per quanto riguarda la riproposizione da parte dei ricorrenti in primo grado dei motivi aggiunti articolati dinanzi al T.A.R. deve qui trovare accoglimento l’eccezione di inammissibilità già sollevata in primo grado dal signor Carofano e qui puntualmente riproposta. In particolare l’odierno appellante ha correttamente eccepito che i motivi di censura articolati dai ricorrenti in primo grado con il mezzo dei motivi aggiunti (motivi di censura essenzialmente basati sulle risultanze desumibili dalle liste elettorali medio) non rappresentino un ulteriore svolgimento delle censure tempestivamente proposte con il ricorso introduttivo e non mirino a censurare atti e provvedimenti di cui i ricorrenti abbiano avuto sono scienza solo successivamente per fatto loro non imputabile. Al contrario, i richiamati motivi aggiunti miravano a censurare (asseriti) nuovi ed ulteriori vizi di atti che i ricorrenti in primo grado potevano (e avevano l’onere di) acquisire entro il termine perentorio di cui all’articolo 130 del cod. proc. amm. Di qui l’inammissibilità dei richiamati motivi aggiunti. 8. Per le ragioni sin qui esposte l’appello in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza in oggetto, deve essere disposta la reiezione del ricorso di primo grado. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti. Resta invece a carico dei ricorrenti in primo grado (odierni appellati) il compenso per il verificatore che viene liquidato in euro 1.500 (millecinquecento), comprensivi di ogni onere e spesa».

Sulla reintegra di Carofano, esprime la propria soddisfazione anche Carmine Valentino, segretario provinicale del Parito Democratico. "Alla fine la verità è stata accertata e la Legge ha posto definitivamente fine ad un capitolo davvero triste. Non abbiamo mai avuto dubbi sull'esito della sentenza del Consiglio di Stato che ha reintegrato a sindaco di Telese Terme l’amico Pasquale Carofano, componente peraltro della Segreteria Provinciale del PD e della Direzione Regionale del PD. Sono felice che la comunità di Telese Terme ha di nuovo la sua guida democraticamente eletta il 31 maggio 2015. Al sindaco Pasquale Carofano, e ai consiglieri comunali, va il più sentito augurio mio e di tutti i Democratici sanniti di buon lavoro".

Gli fa eco il consigliere regionale Mino Mortaruolo"La sentenza del Consiglio di Stato che ha reintegrato a sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano, componente anche della Segreteria Provinciale del PD e della Direzione Regionale del PD, è una bella notizia per noi e per tutta la comunità della città telesina. La verità ha posto la parola fine a questa triste vicenda, che tuttavia, nemmeno per un attimo, ci ha portato ad avere dubbi su quale sarebbe stata la decisione della Legge. All’amico Pasquale Carofano, di nuovo sindaco della sua città, e ai consiglieri comunali, vanno gli auguri di buon lavoro."

Pasquale Carofano invece ha affidato ai social il suo commento sull'intera vicenda. "
Abbiamo vissuto settimane difficili nella nostra comunità priva di una guida politica democraticamente eletta. Oggi è una bella e importante giornata per Telese Terme e per chi vuole chiarezza e verità sempre! Non abbiamo mai avuto dubbi su quanto espressamente indicato dal Consiglio di Stato già nello scorso 28 gennaio allorquando con specifica ordinanza si espresse affermando che la chiarezza in merito all'esito elettorale del 31 maggio 2015 dovesse passare necessariamente attraverso un'operazione di verifica della corrispondenza tra gli atti delle sezioni prese in esame e le schede scrutinate”.

Poi ha aggiunto. “La decisione del Consiglio di Stato deve essere assunta come un segnale importante per tutti i cittadini, in particolare per i giovani, ad avere fiducia nella giustizia e nei suoi rappresentanti. Un sentimento che ho da sempre e che mi ha accompagnato sin dalle battute iniziali del ricorso presentato dalle liste avversarie. Quella di oggi è dunque un'espressione importante che va inquadrata nell'alveo della nostra esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale e con essa il risultato che ne è scaturito”.

“Continuerò dunque – ha proseguito Carofano – con sempre maggiore impegno, determinazione, entusiasmo, energia e passione a essere il sindaco di Telese Terme, della Città che in questi anni ho avuto il privilegio di amministrare e rappresentare nelle più svariate sedi. Da oggi vogliamo chiudere definitivamente questo capitolo della storia cittadina rimboccandoci subito le maniche per rimettere in moto Telese Terme, per ritrovare il suo ruolo cruciale in ambito provinciale, regionale e nazionale; per ridare impulso all'economia, al turismo, al commercio. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino, la mia famiglia e i tanti cittadini di Telese Terme. Grazie a quanti con una stretta di mano, un sorriso, un incoraggiamento mi hanno incitato a non mollare onorando il risultato scaturito dalle urne nel solco dell'impegno serio e costante di questi anni.Continuerò a essere il sindaco di tutti perchè da ciascuno ho ricevuto semi di speranza, sostegno e incoraggiamento a guardare al futuro”.

Michele Palmieri



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